Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 15 aprile 2024alle ore 18.18, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

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RATIFICA DI CONVENZIONI E ACCORDI INTERNAZIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali, rispettivamente con la Libia, il Liechtenstein e la Cina.

 

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (disegno di legge)

La Convenzione si applica ai residenti di entrambi gli Stati e riguarda le imposte dirette specificamente elencate e, per quanto riguarda il principio di non-discriminazione e gli aspetti di cooperazione amministrativa, le imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche e/o giuridiche.

Il testo definisce il concetto di stabile organizzazione, che legittima la potestà impositiva sui redditi dell’impresa non residente da parte dello Stato sul cui territorio vengono svolte le attività di quest’ultima. Le disposizioni sono in linea con gli attuali standard dell’OCSE, con l’eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Le regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione sono in linea con i principi OCSE, inoltre si limita l’applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Per quanto riguarda gli utili realizzati da persone fisiche per lo svolgimento di attività di carattere indipendente, si farà riferimento sia al concetto di base fissa, sia a quello della presenza temporale dei 183 giorni, secondo le regole del modello di Convenzione fiscale elaborato dalle Nazioni Unite.

Si prevede anche una ‘source rule’ di carattere generale che fa salvo il potere impositivo dello Stato della fonte nei casi in cui non vi sia una chiara caratterizzazione del tipo di reddito.

Per quel che concerne i redditi di capitale, si definisce il principio generale della tassazione concorrente su dividendi e interessi, con aliquote del 5% e del 10% sui dividendi – la prima applicata sui dividendi intercompany nel caso di società che controllano direttamente almeno il 25% del capitale della società erogatrice – e un’aliquota del 5% sugli interessi. In merito alle royalties, è stata invece stabilita l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza.

Quanto alla cooperazione amministrativa, si stabilisce di una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’OCSE, compreso il superamento del segreto bancario.

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo sull’arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (disegno di legge)

La Convenzione ha lo scopo di creare buone condizioni di concorrenzialità per le imprese italiane che intendono investire in Liechtenstein e per gli investimenti del Principato nel nostro Paese e rafforza le basi per una cooperazione fra amministrazioni fiscali, in conformità ai più recenti standard internazionali.

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (disegno di legge)

Il testo aggiorna l’Accordo già esistente, firmato il 31 ottobre 1986, in modo da adeguare la normativa alle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shfting), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili. In tal modo, si consentirà alle imprese italiane di operare in Cina con migliori condizioni e in posizione concorrenziale e si darà maggiore certezza a gli investitori cinesi in Italia.

L’Accordo si applica ai residenti degli Stati contraenti e riguarda, per l'Italia, in particolare, IRPEF, IRES e IRAP. Le norme stabiliscono i criteri generali e sussidiari in base ai quali è possibile definire una persona "residente di uno Stato contraente" e i casi in cui si configura una stabile organizzazione. Inoltre, il testo:

  • disciplina l'imponibilità dei redditi immobiliari, stabilendo il criterio per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, seguendo il principio previsto nel Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni;
  • disciplina il trattamento degli utili d'impresa, nonché degli utili derivanti dall'esercizio – in traffico internazionale – di navi o aeromobili. Si prevede, inoltre, la disciplina degli utili delle imprese associate;
  • prevede le regole di tassazione per i redditi di capitale: dividendi, interessi, royalties e capital gain;
  • definisce la distribuzione dell'imposizione nei due Stati contraenti in relazione a: professioni indipendenti, lavoro subordinato, membri dei consigli di amministrazione e supervisione, remunerazioni da attività artistiche e sportive, nonché alle somme percepite a titolo di pensioni, alle funzioni pubbliche svolte o ad altri redditi comunque percepiti;
  • prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza per ogni altra tipologia residuale di reddito non trattata;
  • stabilisce le modalità di eliminazione della doppia imposizione, in raccordo con la legislazione domestica di ciascuno Stato contraente (in particolare, per quanto concerne l'Italia, è previsto il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cina, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo);
  • prevede le disposizioni antiabuso, il principio di non discriminazione, il meccanismo della procedura amichevole per la risoluzione di controversie, lo scambio di informazioni ed il rapporto con le altre fonti del diritto a tutela dello speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

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ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato (decreto legislativo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli ha approvato un decreto legislativo che introduce norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato.

Il provvedimento si pone in continuità con il decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26, e ne estende le novità, introdotte per la sola provincia autonoma di Bolzano, anche a quella di Trento. 

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DISABILITÀ

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce norme per la Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata, dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, nonché delle valutazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il testo entrerà in vigore il 30 giugno 2024 e prevede che alcune disposizioni, relative ad adempimenti successivi, divengano efficaci e si applichino dal 10 gennaio 2025. Inoltre, per tutto il 2025 sarà messa in atto una fase di sperimentazione, con l'applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale.

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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

1. Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)

2. Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato, in esame definitivo, due regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica, in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L’obiettivo delle norme è di avvicinare il sistema AFAM a quello universitario, tramite un meccanismo di reclutamento dei docenti più selettivo e oggettivo e una maggiore autonomia delle istituzioni, per garantire un’offerta formativa più ampia e specialistica, con l'incremento del panorama dei corsi a disposizione.

In tema di reclutamento, tra le novità più importati, l’istituzione della “abilitazione artistica nazionale”, che costituisce l'attestazione della qualificazione dei docenti, nonché il requisito necessario per l’accesso alle procedure di reclutamento. Queste vengono decentrate a livello di singola istituzione, così da valorizzarne l’autonomia anche in termini di programmazione delle procedure di mobilità del personale, prevedendo un’offerta formativa qualificata e certa in termini di continuità didattica.

Per consentire procedure di reclutamento e di mobilità che assicurino un’offerta formativa sempre più specialistica e di alta qualità, si farà riferimento al “profilo disciplinare”, che garantirà e valorizzerà le esigenze didattiche e di ricerca più adeguate e innovative delle singole istituzioni. Al fine di superare il precariato storico nelle AFAM è stato stabilito, inoltre, che il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato avvenga, esclusivamente, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

Le nuove norme disciplinano anche la figura del ricercatore AFAM, dando così il giusto risalto all’attività di ricerca nell’ambito dell’alta formazione artistica e musicale, e sistematizzano gli interventi in materia di ordinamenti didattici.

I testi tengono conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

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ENERGIE RINNOVABILI

Il Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, ha espresso parere favorevole, con valore di valutazione positiva di impatto ambientale (VIA), in merito al progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico della potenza complessiva pari a 42 MW, da realizzarsi nei comuni di Veglie (LE) e Salice Salentino (LE), con opere di connessione ricadenti nei comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (LE). (Società proponente: Iron Solar S.r.l., oggi Hope Engineering s.r.l.).

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STATI DI EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della provincia di Brescia. Per far fronte ai fabbisogni più urgenti, è stata stanziata la somma di 4.500.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

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NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

  • su proposta del Presidente Giorgia Meloni, vista la proposta motivata dell’Avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori (CAPS), il conferimento dell’incarico di Vice Avvocato generale dello Stato all’Avvocato dello Stato Francesco Sclafani;
  • su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, il conferimento del grado di tenente generale al maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario dell’Esercito Carlo Catalano;
  • su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, l’avvio delle procedure per la nomina in seno all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) del dottor Francesco Campanella in qualità di Direttore, nonché della dottoressa Maria Siclari (con funzioni di coordinamento organizzativo), dell’avvocato Francesco Giorgianni e dell’ingegner Luca Desiata in qualità di componenti della Consulta.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato quindici leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare:

  1. la legge della Regione Veneto n. 3 del 12/02/2024, recante “Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie”;
  2. la legge della Regione Puglia n. 4 del 19/02/2024, recante “Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo) e modifica alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 19 (Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico)";
  3. la legge della Regione Puglia n. 5 del 19/02/2024, recante “Istituzione di una Commissione d'indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell'attività di contenimento della Xylella fastidiosa”;
  4. la legge della Regione Puglia n. 9 del 19/02/2024, recante “Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP”;
  5. la legge della Regione Puglia n. 12 del 19/02/2024, recante “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)";
  6. la legge della Regione Piemonte n. 2 del 27/02/2024, recante “Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e ulteriori disposizioni”;
  7. la legge della Regione Lombardia n. 4 del 24/02/2024, recante “Disposizioni sull'attuazione della disciplina regionale finalizzata alla riduzione del consumo del suolo. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 31/2014 e all'articolo 10 bis della l.r. 12/2005;
  8. la legge della Regione Lombardia n. 5 del 24/02/2024, recante “Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti);
  9. la legge della Regione Campania n. 1 del 29/02/2024, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 196.755,84. Delibera Ufficio di Presidenza del 18 dicembre 2023, n. 19”;
  10. la legge della Regione Campania n. 2 del 29/02/2024, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 77.174,99. Delibera Ufficio di Presidenza del 18 dicembre 2023, n. 200”;
  11. la legge della Regione Campania n. 3 del 29/02/2024, recante “Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2023, n. 22 (Disposizioni in materia di interventi assistiti con gli animali)";
  12. la legge della Regione Campania n. 4 del 29/02/2024, recante “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). Inclusione del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nella Comunità montana Gelbison e Cervati”;
  13. la legge della Regione Toscana n. 7 del 22/02/2024, recante “Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016”;
  14. la legge della Regione Marche n. 3 del 07/03/2024, recante “Norme per il sostegno dell'informazione locale”;
  15. la legge della Regione Piemonte n. 3 del 04/03/2024 “Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e fondazioni IRCCS".

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare in modo parziale all’impugnativa della legge della Regione Sardegna n. 9 del 23/10/2023, recante “Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie”, in quanto la Regione ha apportato alcune modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere parzialmente superate le censure di illegittimità rilevate.

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Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 18.35.