Le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera hanno proseguito l'8 novembre l’esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (AC.1437) (scade il 28 novembre). 

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Le Commissioni hanno iniziato le votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 1 (Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale), 2 (Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio) e 3 (Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica) fino all’emendamento 3.23, ed hanno approvato i seguenti: 

  • 1.02 (nuova formulazione) Cavo (NM-MAIE), 1.03 (nuova formulazione) Andreuzza (lega), 1.04 (nuova formulazione) Colombo (FdI) e 1.05 (nuova formulazione) Sala (FI) – prevede che, per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possano richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato, secondo modalità disciplinate mediante la stipula di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei stessi in forma aggregata
  • 3.13 (nuova formulazione) Cavo (NM-MAIE), 3.14 (nuova formulazione) Andreuzza (Lega), 3.15 (nuova formulazione) Squeri (FI), 3.16 (nuova formulazione) Cavo (NM-MAIE), 3.18 (nuova formulazione) Zucconi (FdI), 3.40 (nuova formulazione) Cavo (NM-MAIE) e 3.43 (nuova formulazione) Andreuzza (Lega) – prevedono che il DM del MASE, che dovrà essere emanato sentita ARERA, sulle modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, da parte delle imprese energivore che accedono alle agevolazioni e per lo svolgimento dei controlli, dovrà individuare anche le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse 

Come di consueto sono stati accantonati i seguenti emendamenti (in particolare quelli riguardanti la proroga delle disposizioni sul mercato tutelato): 

  • 1.5 L'Abbate (M5S) - promozione di campagne d'informazione, da parte del MASE, a tutela degli utenti finali del settore dell'elettricità e del gas sul definitivo superamento del regime di maggior tutela e su tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per la decarbonizzazione, la transizione ecologica, la riduzione e l'efficientamento dei consumi di energia, l'incremento dell'autoconsumo di energia individuale e collettivo e la produzione di energia rinnovabile
  • 1.6 Bonelli (AVS) - fissa al 30% del prezzo stabilito da ARERA sul mercato tutelato, l'aumento del prezzo del gas sul mercato libero, destinato ai clienti finali domestici ed alle PMI a decorrere dal 30 novembre 2023 e fino al 31 maggio 2024 
  • 1.21 Zucconi (FdI) - stabilisce che i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela fino al 1° gennaio 2027. Abroga l'articolo 36-ter del DL 48/2023 (DL Lavoro) sulla clausola sociale per il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center 
  • 1.22 Zucconi (FdI) e 1.23 Andreuzza (Lega) - stabilisce che i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela fino al 1° gennaio 2027. Abroga l'articolo 36-ter del DL 48/2023 (DL Lavoro) sulla clausola sociale per il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center 
  • 1.31 Braga (PD) - proroga la fine del mercato tutelato dell’energia al 1°gennaio 2025 per i clienti domestici (rimane 1°gennaio 2023 per le microimprese) 
  • 1.034 Bagnai (Lega) e 1.035 Rampelli (FdI) - proroga la fine del mercato tutelato del gas per i clienti domestici al 10 gennaio 2026 
  • 1.036 Bagnai (Lega) e 1.037 Rampelli (FdI) - proroga dei termini per l'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura dell'energia elettrica per i clienti domestici (entro il 10 gennaio 2026)
  • 1.038 Cappelletti (M5S) - proroga del regime di maggior tutela per il gas al 10 gennaio 2025 e per l'energia elettrica dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici 
  • 1.039 Bonelli (AVS) - proroga la fine del mercato tutelato del gas al 10 gennaio 2025. ARERA adotta le disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2025 (anzichè 2024) garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica

I relatori Guerino Testa (FdI) e Andrea Barabotti (FI) e la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 3 ad eccezione di quelli approvati riformulati, e dei seguenti su cui hanno espresso parere favorevole

  • 3.35 (nuova formulazione) Andreuzza (Lega) – con riferimento all’obbligo per le imprese energivore che accedono all’agevolazione, di adottare alcune misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, precisa che dovranno investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 (audit energetici) della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01,un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021
  • 3.50 Cappelletti (M5S) - precisa che CSEA debba trasmettere annualmente al MASE, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni previsto dall’articolo 3 (agevolazioni per le imprese energivore) e provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato 

Le Commissioni torneranno a riunirsi oggi al termine delle votazioni a.m. dell’Assemblea. 

L’inizio dell’esame in Aula è fissato alle 10.00 di lunedì 13 novembre. 

In calce e in allegato il tabellone aggiornato 

In calce gli emendamenti approvati e quello riformulato

La Commissione Bilancio ha approvato ieri il parere favorevole proposto dalla relatrice Vanessa Cattoi (Lega) con condizioni volte a precisare, con riferimento alle misure relative all’IVA al 5% sulle somministrazioni di gas e sul teleriscaldamento e al contributo straordinario per il quarto trimestre 2023 per le famiglie già destinatarie dei bonus sociali (articolo 1, commi 7 e 9), che l'utilizzo previsto delle risorse derivanti dalle modifiche apportate, è riferito a “quota parte” delle risorse stesse.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalità disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la società Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata».
*1.02. (Nuova formulazione) Cavo.
*1.03. (Nuova formulazione) Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Centemero.
*1.04. (Nuova formulazione) Colombo.
*1.05. (Nuova formulazione) Sala, Pella, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni.
*3.13. (Nuova formulazione) Cavo, Gebhard.
*3.14. (Nuova formulazione) Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.
*3.15. (Nuova formulazione) Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.
*3.16. (Nuova formulazione) Cavo, Gebhard.
*3.18. (Nuova formulazione) Zucconi, Colombo.
*3.40. (Nuova formulazione) Cavo, Gebhard.
*3.43. (Nuova formulazione) Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

  Al comma 8, lettera c), dopo le parole: al fine di determinare inserire le seguenti: , ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01,
3.35. (Nuova formulazione) Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE BILANCIO

La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1437, di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2023, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 9, le quali, rispettivamente, prevedono l'azzeramento anche per il quarto trimestre del 2023 delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas e il riconoscimento nell'ultimo trimestre del 2023 di un contributo straordinario in favore dei clienti domestici titolari di bonus elettrico, le risorse disponibili nell'ambito del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 delle quali si prevede l'utilizzo derivano da stanziamenti finalizzati al rafforzamento del bonus sociale, che erano stati effettuati considerando un andamento dei prezzi più sostenuto di quello verificatosi in concreto;

    con riferimento all'articolo 2, comma 3, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e l'acquisizione all'erario nell'anno 2023 di 100 milioni di euro rivenienti dalla contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, il saldo della predetta contabilità speciale al 31 ottobre 2023 è pari ad euro 1.854.268.377,90;

    le disposizioni dell'articolo 5, in materia di cessione di compendi assicurativi e allineamento dei valori contabili, risultano applicabili alle sole imprese di assicurazioni operanti nel ramo vita e non determinano effetti di minor gettito per l'Erario, considerando anche che, sulla base delle informazioni disponibili, il medesimo articolo allo stato potrebbe applicarsi a una sola impresa in liquidazione coatta amministrativa;

   rilevata l'esigenza di:

    precisare, tanto al comma 7 quanto al comma 9 dell'articolo 1, che l'utilizzo ivi previsto delle risorse derivanti dalle modifiche apportate, dal comma 8 del medesimo articolo 1, all'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023 è riferito a “quota parte” delle risorse stesse;

    introdurre nel testo del decreto una disposizione conclusiva volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 7, sostituire le parole: delle risorse derivanti con le seguenti: di quota parte delle risorse derivanti;

    b) al comma 9, sostituire le parole: delle risorse derivanti con le seguenti: di quota parte delle risorse derivanti.

  e con la seguente condizione:

   Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

  Art. 7-bis. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


DL Energia e tutela risparmio (DL 131/2023)

DOCUMENTI DISPONIBILI


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