Le Commissioni Affari sociali e Bilancio della Camera e le Commissioni Affari sociali e Lavoro e Bilancio del Senato hanno concluso l’esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Atto n. 4).

La Commissione Affari sociali ha approvato la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni predisposta dal relatore Luciano Ciocchetti (FdI).

Ciocchetti ha precisato in particolare che la condizione riferita all'articolo 11, con la quale si chiede di sopprimere il comma 4 di tale articolo, è volta a garantire la più ampia opportunità di accesso alle cure per i pazienti, evitando di introdurre una distinzione, a suo avviso impropria, tra prestazioni «di alta specialità» e prestazioni «di alta complessità».

I rappresentati dei gruppi PD e M5S si sono astenuti rilevando come la richiesta di sopprimere il comma 4 dell'articolo 11 sia suscettibile di produrre gravi conseguenze. In particolare, Nicola Stumpo (PD) ha sottolineato che potrebbero insorgere problematiche relative all'utilizzo del fondo individuato dal comma 2 dello stesso articolo 11, incidendo inoltre nel rapporto tra IRCCS pubblici e privati, con conseguenze anche sui bilanci delle regioni da cui proviene maggiormente la mobilità sanitaria

La Commissione Bilancio ha approvato la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dalla relatrice Carmen Letizia Giorgianni (FdI).

L’osservazione invita il Governo a valutare la possibilità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una procedura alternativa a quella prevista dall'articolo 11 per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti non residenti nella regione, al fine di escludere rigidità nell'erogazione delle prestazioni stesse.

La Commissione Affari sociali e Lavoro ha approvato all’unanimità la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dalla relatrice Maria Cristina Cantù (Lega)

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato all’unanimità la proposta di parere non ostativo predisposto dal relatore Marco Dreosto (Lega).

Il provvedimento dovrà ora essere approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito dal PNRR del 31 dicembre 2022.

Pareri approvati

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA

 

La XII Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Atto n. 4), nelle sedute del 23 e del 30 novembre e del 13 dicembre 2022;

   ricordato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede che l'obiettivo della riorganizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sia realizzato entro il 31 dicembre 2022;

   preso atto dell'intesa sancita sul provvedimento in oggetto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 7 dicembre scorso;

   tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 129 del 2022, in attuazione della quale è stato emanato lo schema di decreto in esame;

   considerato, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera d), della predetta legge delega, prevede, tra i princìpi e i criteri direttivi, quello di «disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo princìpi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale», e che tale criterio di delega, nel richiamare «l'alta specialità», che per definizione caratterizza la prestazioni degli IRCCS, va interpretato, anche sulla base di quanto si evince dai lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della legge delega, nel senso di rafforzare la garanzia dell'accesso dei pazienti alle prestazioni erogate presso Istituti presenti in altre regioni;

   rilevato come l'articolo 11 del provvedimento in esame, volto a recepire il criterio di delega di cui alla lettera d), se al comma 3 appare in continuità con la disciplina vigente, richiamando gli ordinari meccanismi della matrice della mobilità sanitaria e l'articolo 1, comma 496, della legge n. 178 del 2020, circa la rivalutazione del fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni nonché di un'ulteriore spesa complessiva annua, al comma 4, invece, circoscrive le prestazioni erogabili dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali a determinate prestazioni di «alta complessità», introducendo in tal modo una limitazione non prevista dalla richiamata lettera d) e in contrasto con altre disposizioni recate dal medesimo articolo 11;

   osservato, al riguardo, che la limitazione introdotta, oltre che incidere sulla possibilità di accesso alle prestazioni erogate dagli IRCCS da parte dei cittadini provenienti da altre regioni, ha altresì effetti sulla possibilità di garantire ad alcuni Istituti il bacino minimo di utenza in base alle aree tematiche, individuato dall'Allegato 2 al provvedimento in esame,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 1, comma 1, lettera b), volto a recepire il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 129 del 2022, attraverso modifiche apportate all'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003, dopo le parole: «Major Diagnostic Category – MDC)» siano aggiunte le seguenti: «integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età»;

   2) all'articolo 11, volto a recepire il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge delega, per le ragioni illustrate in premessa, sia soppresso il comma 4 e, per esigenze di coordinamento, siano soppressi i rinvii al medesimo comma 4 contenuti nei commi 1 e 2 dell'articolo 11;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di inserire una disposizione volta a prevedere che, nell'individuare i volumi di attività degli accordi contrattuali, ai sensi dell'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurino prioritariamente l'utilizzo della capacità produttiva massima degli IRCCS, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'attività di ricerca traslazionale;

   b) all'Allegato 1, Area tematica 17, dopo le parole: «Neuropsichiatria infantile» siano inserite le seguenti: «e i disturbi neurocognitivi dell'adulto».

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA

 

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Atto n. 4);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 4, la promozione e lo sviluppo da parte degli IRCCS di imprese start up e spin-off avrà luogo nell'ambito delle risorse di ciascun Istituto, attraverso l'attività di ricerca svolta per adempiere ai propri compiti istituzionali senza ricorso ad attività aggiuntive;

    la garanzia della neutralità finanziaria dello svolgimento delle predette attività sarà peraltro oggetto di espressa disciplina nel regolamento interno che sarà adottato da ciascun Istituto sulla base di linee guida e del relativo schema di regolamento;

    le attività di predisposizione, aggiornamento, funzionamento e tenuta dell'Albo dei partner industriali non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalle attività istituzionali proprie dell'IRCCS, giacché il predetto Albo consiste in un mero elenco che riporta le imprese start up o spin-off che hanno presentato la loro candidatura a seguito della richiesta di manifestazione di interesse pubblicata dall'IRCCS, ossia quelle imprese che svolgono attività di ricerca cui gli Istituti possono rivolgersi per stipulare accordi di collaborazione finalizzati a fronteggiare nuove esigenze tipiche del campo della ricerca;

    l'articolo 7, che prevede il vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'attività di ricerca degli IRCCS, è diretto a responsabilizzare maggiormente le regioni circa la proposizione al Ministero della salute del riconoscimento di nuovi IRCCS;

    con riferimento all'articolo 8, il passaggio da due anni a quattro anni del periodo occorrente per la valutazione complessiva degli IRCCS, ai fini dell'esame per la permanenza della qualifica di IRCCS, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, l'attività di ricerca e assistenza degli IRCCS continua ad essere soggetta ad una valutazione annuale ai fini dell'erogazione dei contributi ministeriali per l'attività di ricerca corrente, dall'altro lato, gli articoli 6, comma 1, capoverso comma 2-quinquies, e 9, comma 1, capoverso comma 2, dello schema di decreto in oggetto, prevedono che il Ministero della salute può verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento scientifico e, come previsto dalla legislazione vigente all'articolo 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, in caso di sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, il Ministero medesimo informa la regione competente, assegnando all'ente un termine non superiore a sei mesi entro cui reintegrare il possesso dei prescritti requisiti;

    con riferimento all'articolo 9, le attività di vigilanza assegnate al Ministero della salute non determinano nuove o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto esse rientrano tra quelle già svolte dal medesimo Ministero;

    con riferimento all'articolo 10, il rapporto di lavoro del personale di ricerca, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 205 del 2017, è regolato dall'apposita sezione contrattuale dedicata al personale appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituita nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;

    poiché la predetta sezione contrattuale, tenuto conto delle specificità di tale tipologia di personale rispetto al restante personale del comparto sanità, non prevede progressioni di carriera correlate all'anzianità di servizio non vi è il rischio che la definizione da parte degli IRCCS, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, di quote riservate da destinare al personale della ricerca sanitaria assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato possa determinare, all'atto della immissione in ruolo, oneri aggiuntivi per effetto del riconoscimento dell'anzianità già maturata nel periodo di lavoro svolto a tempo determinato;

    il fatto che gli Istituti che dovranno predeterminare negli atti di organizzazione la quota di personale di ricerca assunto a tempo determinato e successivamente con separati atti il numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria rientra nella necessaria attività di programmazione interna;

    con riferimento all'articolo 11, l'acquisto delle prestazioni sanitarie di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti non residenti nella regione, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dovrà aver luogo in coerenza con la programmazione regionale e nazionale;

    il conseguente incremento della potenzialità di spesa sarà finanziato nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, mentre le risorse iscritte nel fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, pari a 40 milioni di euro, rappresentano un potenziale di spesa per l'acquisto di tali prestazioni che potrà essere tradotto in concreto attraverso l'assegnazione di tetti di spesa agli istituti fino a concorrenza degli importi assegnati ad ogni regione, verificando a consuntivo l'esaurimento o meno del budget;

    la regolazione degli importi avverrà nell'ambito della matrice di mobilità e quindi con impatto sulle complessive risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard; – le predette risorse, quantificate tenendo conto dei tassi medi di occupazione dei posti letto degli stessi Istituti corrispondenti all'82 per cento circa (ponderati rispetto al valore di produzione di alta complessità) potranno essere rivalutate solo previa verifica dell'intera produzione degli IRCCS registrata a consuntivo e non solo di quella corrispondente al finanziamento dei 40 milioni di euro;

   rilevata l'opportunità di prevedere, ove possibile, una procedura alternativa a quella disciplinata dall'articolo 11 per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti non residenti nella regione, al fine di escludere rigidità nell'erogazione delle prestazioni medesime, fermo restando comunque il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:

  Si valuti la possibilità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una procedura alternativa a quella prevista dall'articolo 11 per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti non residenti nella regione, al fine di escludere rigidità nell'erogazione delle prestazioni medesime.».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI E LAVORO DEL SENATO

La 10a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

esaminato lo schema di decreto legislativo delegato in titolo, recante riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come noto milestone a PNRR;

vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2022 n. 129, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 dicembre 2022;

considerato che il periodo di dodici mesi previsto dall'articolo 12 dell'atto de quo in linea con i criteri di delega consentirà prima di approfondire e poi di implementare talune previsioni e/o funzioni, allegati compresi,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si invita in primo luogo il Governo a valutare l'opportunità di un coinvolgimento degli IRCCS nella formazione specialistica e nella formazione continua dei medici di medicina generale anche come supporto specialistico diagnostico (Second Opinion Supporting), senza tuttavia snaturarne la missione.

Si segnala in secondo luogo l'opportunità di un raccordo delle aree tematiche rilevanti ai fini del riconoscimento scientifico anche con riguardo alle patologie integrate e alle patologie correlate, secondo i criteri di programmazione triennale del Ministero della Salute. 

Con riferimento ai politematici, si suggerisce di precisare il numero minimo e massimo delle relative aree, che non dovrebbe essere inferiore a due e superiore a sei, a garanzia di effettiva eccellenza.

Si auspica poi un rafforzamento delle verifiche degli esiti e degli impieghi delle attività core, portando a regime il sistema di valutazione, monitoraggio e controllo avviato con l'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutti gli erogatori sia pubblici che privati, ai sensi degli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza. Pur nella consapevolezza della complessità della messa a terra di questo tipo di controlli per la difficoltà di individuare gli indicatori, gli spin off potrebbero per esempio essere un parametro.

Si segnala altresì l'opportunità di prevedere che gli IRCCS siano incoraggiati a formare reti finalizzate alla creazione di banche biologiche.

Si ritiene inoltre che gli IRCCS pubblici, per essere competitivi, dovrebbero poter assumere specialisti non medici (per esempio fisici, matematici, ingegneri biomedici) con la stessa qualifica dei dirigenti medici. Atteso che la ricerca è sempre più interconnessa con varie specialità, competenze e conoscenze, che sono parte essenziale del possibile successo, bisognerebbe dare ai ricercatori il ruolo dirigenziale, circoscrivendo quello non dirigenziale al personale di supporto alla ricerca sanitaria, favorendo processi di stabilizzazione del personale precario secondo principi di merito.

In sede di coordinamento delle attività del direttore scientifico e del direttore generale, si reputa poi opportuno valorizzare strumenti di governance comune, ad esempio mediante l'assegnazione al direttore generale di obiettivi di ricerca da perseguire in sinergia col direttore scientifico.

Quanto alla percentuale relativa al 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato sia per gli IRCCS pubblici che privati, posto che l'attività̀ di ricerca che caratterizza gli IRCCS è tipicamente traslazionale, varrebbe la pena prevedere un accorgimento che ne favorisca la corretta e agevole applicazione utile a computare i medici in quota parte sulla ricerca, con un criterio semplificato - per esempio una percentuale standard figurativa - e contestuale scomputo dall'attività di assistenza.

Si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di consentire ai direttori scientifici degli IRCCS pubblici di esercitare l'insegnamento universitario secondo principi di valorizzazione delle capacità e del merito, intervenendo coerentemente sul regime delle incompatibilità di cui all'articolo 5.

Conformemente a quanto considerato nell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, citata in premessa, si segnala la necessità di aggiungere, all'articolo 4, relativamente alle previsioni dirette a prevedere che alla determinazione dei compensi del personale si provvede nel rispetto della contrattazione collettiva, dopo le parole "contrattazione collettiva", la parola "nazionale"; con riferimento invece all'articolo 10, al termine del primo comma, si suggerisce di inserire dopo le parole "al fine dell'" la parola "eventuale" ed infine le parole "nel rispetto di quanto previsto al comma 2".

Da ultimo, si invita a valutare l'opportunità di incidere anche attraverso l'ottimale finalizzazione del fondo di cui all'articolo 11, per soddisfare le necessità dei pazienti appropriatamente eleggibili, mediante un progressivo riequilibrio, anche territoriale, delle reti degli IRCCS: per esempio, grazie ad una programmazione specifica degli IRCCS afferenti a macroaree regionali per bacini di utenza minimi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 4 comma 1, lettera b), che introduce il comma 5-quinquies all'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003, viene precisato che la promozione e lo sviluppo da parte degli IRCCS di imprese start-up e spin-off avviene nell'ambito delle risorse di ciascun Istituto, risorse da intendersi in senso ampio, come risorse strumentali, di personale e di spazi fisici di cui sono dotati, quindi, mediante quella medesima attività di ricerca che gli Istituti svolgono in ogni caso per adempiere alla propria mission istituzionale e non mediante delle attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali. La garanzia della predetta neutralità finanziaria sarà peraltro oggetto di espressa disciplina nel regolamento interno di cui si dovrà dotare ciascun Istituto, da adottarsi sulla base di linee guida e del relativo schema di regolamento sulle quali è già impegnato il Ministero della salute in modo coordinato con le altre Amministrazioni interessate;

- con riferimento al successivo comma 5-sexies, viene rappresentato che con il termine "Albo" deve intendersi un elenco formale e qualificato, di cui ogni IRCCS si deve dotare. Ogni istituto deve implementare questo elenco a seguito dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica. La tenuta dello stesso non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle attività istituzionali proprie dell'IRCCS. Non si tratta pertanto di un Albo nazionale analogo a quello istituto in seno agli ordini professionali esistenti, ma di un elenco che riporta le imprese start up o spin off che hanno presentato la loro candidatura a seguito della richiesta di manifestazione di interesse pubblicata dall'IRCCS che svolgono le medesime attività di ricerca svolte dall'IRCCS. Si tratta, pertanto, di imprese cui gli Istituti possono rivolgersi per stipulare accordi di collaborazione finalizzati a fronteggiare nuove esigenze tipiche del campo della ricerca;

- in relazione all'articolo 7, si fa presente che la disposizione è diretta a responsabilizzare maggiormente le regioni circa la proposizione al Ministero della salute del riconoscimento di nuovi IRCCS, stabilendo quindi che una quota del finanziamento sanitario corrente possa essere vincolata ai nuovi riconoscimenti. Si ricorda che il riparto del fabbisogno sanitario è oggetto di Intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per cui si potrà dare luogo all'applicazione della disposizione solo in condizioni di equilibrio di bilancio sanitario. In ordine al comma 3-septies, invece, in merito alla previsione dell'adozione da parte delle Regioni di accordi con gli IRCCS, preliminarmente giova rappresentare che la disposizione in questione ha l'intento di stabilire che le Regioni in cui insistono diverse sedi di un medesimo IRCCS debbano tra di loro collaborare, stipulando specifici accordi volti allo sviluppo di tutte le sedi di IRCCS presenti con le rispettive strutture su più regioni del territorio nazionale, sedi sia principale che secondaria, affinché tutte possano rispondere alla mission propria di un IRCCS che è quella di svolgere la funzione di ricerca traslazionale e clinica in modo inscindibile dall'attività di assistenza. Tale previsione deriva dal principio di delega di cui alla lettera f) della legge delega n. 129 del 2022. Quindi la disposizione non prevede accordi tra Regioni e IRCCS ma tra le stesse amministrazioni regionali che vedono nel proprio territorio insistere sedi di uno stesso IRCCS, accordi i cui contenuti specifici sono lasciati all'autonomia regionale ma il cui intento, come stabilito dalla riforma in questione, dovrà essere quello che è previsto dal comma in questione, ossia, definire un piano di sviluppo valido per le diverse sedi dell'Istituto anche con riferimento ad un sistema di accreditamento e di convenzionamento uniforme, disciplinando l'implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti, i piani assunzionali, nonché la copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari, anche relative all'attività di ricerca. Tale previsione è volta a superare quanto accade attualmente, per cui le regioni, in cui insistono le sedi secondarie di un IRCCS di diritto pubblico, non riconoscono né valorizzano le medesime. A ciò si aggiunga la considerazione che ciò permetterebbe di contaminare di know-how più realtà territoriali, consentendo alle stesse di svilupparsi e crescere;

- con riferimento all'articolo 8, si ribadisce che l'intento è quello di correlare il termine quadriennale per l'invio della documentazione per la conferma del carattere scientifico con i relativi tempi di ricerca; gli attuali due anni infatti risultano troppo brevi per essere realmente funzionali e necessari ai fini della verifica dei requisiti di eccellenza degli Istituti, considerato che l'attività di ricerca è caratterizzata necessariamente da una durata pluriennale. A tale considerazione, viene aggiunto che se la valutazione complessiva degli IRCCS è passata dai due anni ai quattro, permettendo una verifica realmente funzionale ai fini dell'esame per la permanenza della qualifica di IRCCS, tuttavia si rileva che l'attività di ricerca e assistenza degli IRCCS continua ad essere soggetta ad una valutazione annuale ai fini dell'erogazione dei contributi ministeriali per l'attività di ricerca corrente. Inoltre, viene sottolineato quanto previsto dagli articoli 6 e 9 della riforma in questione secondo cui il Ministero può verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento scientifico e che, come continua ad essere disposto dal decreto legislativo n. 288 del 2003 all'articolo 15, comma 1, non novellato dalla predetta riforma, in caso di sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, il Ministero informa la regione competente ed assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro cui reintegrare il possesso dei prescritti requisiti;

- con riferimento all'articolo 9, in materia di vigilanza, si precisa che tale attività non determina aggravi di oneri tenuto conto che la stessa già rientra tra quelle istituzionalmente svolte dal Ministero, pertanto, essa verrà svolta nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 10, si segnala che il rapporto di lavoro del citato personale, assunto con le modalità previste dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017 - contratto di lavoro subordinato a tempo determinato -, è regolato, come previsto dall'articolo 1, comma 423, della medesima legge 205 del 2017, dall'apposita sezione contrattuale dedicata al personale appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituita nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018 e che la predetta sezione contrattuale, tenuto conto delle specificità di tale tipologia di personale rispetto al restante personale del comparto sanità, non prevede progressioni di carriera correlate all'anzianità di servizio. Relativamente poi al paventato irrigidimento nelle scelte gestionali degli Istituti, occorre rilevare che si tratta di una necessaria attività di programmazione interna volta a predeterminare sia le quote riservate per il personale a tempo determinato sia i posti per il personale a tempo indeterminato;

- con riferimento all'articolo 11, recante disposizioni in materia di prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali, si osserva che il comma 1 della predetta disposizione prevede l'acquisto delle prestazioni sanitarie di alta complessità in coerenza con la programmazione regionale e nazionale: ne consegue che l'incremento della potenzialità di spesa è finanziato nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e pertanto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il livello di 40 milioni di euro rappresenta un potenziale di spesa per l'acquisto di tali prestazioni che potrà essere tradotto in concreto attraverso l'assegnazione di tetti di spesa agli istituti fino a concorrenza degli importi assegnati ad ogni regione, verificando a consuntivo l'esaurimento o meno del budget. La regolazione degli importi avverrà nell'ambito della matrice di mobilità e quindi con impatto sulle complessive risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. La rivalutazione del fondo di 40 milioni di euro potrà avvenire solo previa valutazione dell'intera produzione degli IRCCS registrata a consuntivo, e non solo di quella corrispondente al finanziamento dei 40 milioni di euro. La quantificazione del fondo indicato al comma 2 è stata determinata tenendo in considerazione i tassi medi di occupazione dei posti letto degli stessi IRCCS corrispondenti all'82 per cento circa (ponderati rispetto al valore di produzione di alta complessità), e favorendo quindi un aumento delle prestazioni da erogare dagli IRCCS, fino a prevedere margini per giungere ad un tasso di occupazione del 90 per cento;

acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. {/user_group}



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