La Commissione Agricoltura della Camera e la Commissione Industria e Agricoltura del Senatohanno iniziato ieri l’esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica (Atto n. 406).

Le Commissioni dovranno esprimere il parere entro il 25 giugno. In ogni caso non potranno pronunciarsi prima della trasmissione della prevista intesa da sancire in sede di Conferenza unificata (lo schema è all’odg della Conferenza convocata alle 12.00 di giovedì 11 giugno).

La scadenza della delega è fissata al 30 luglio 2026.

In Commissione Agricoltura della Camera la relatrice Irene Gori (FdI) ha illustrato il provvedimento, composto da 19 articoli suddivisi in 5 Capi, adottato in virtù della delega contenuta nella legge 4 luglio 2024, n. 102 (Delega al Governo in materia di florovivaismo).

In Commissione Industria e Agricoltura del Senato il relatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), dopo aver illustrato i contenuti dello schema, ha affermato di ritenere utile lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il presidente Luca De Carlo (FdI) ha fatto presente che in Ufficio di presidenza, in sede di programmazione dei lavori, si potrà valutare lo svolgimento congiunto con l'omologa Commissione della Camera.

Il termine per far pervenire proposte di audizione da parte dei Gruppi è stato fissato alle 15.00 di oggi, giovedì 4 giugno.

CENNI AL CONTENUTO

 

Il Capo I reca disposizioni in materia di settore florovivaistico. 


L'articolo 1 (Attività agricola florovivaistica) definisce l'attività agricola florovivaistica, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge delega. È tale quella svolta dall'imprenditore agricolo, individuato ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata con lo scopo di produrre vegetali in vivaio, serra o altre strutture (comma 1). 
Il comma 2 specifica le attività rientranti nell'attività agricolo-florovivaistica: la floricoltura, che si occupa della produzione di fiori freschi recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori edibili, foglie e fronde recise fresche e piante, da fiore o da foglia, in vaso da interno; la produzione di organi di propagazione gamica, quali semi e sementi, e agamica, quali bulbi, marze, tuberi, talee; il vivaismo ornamentale, consistente nella produzione di piante da esterno, in vaso o in terra piena; il vivaismo frutticolo, viticolo e olivicolo, ovvero l'attività volta alla produzione di materiale di moltiplicazione vegetale, come piante o parti di esse; il vivaismo forestale, che si concentra sulla produzione di piante e semi forestali e da bosco; il vivaismo orticolo, che concerne la produzione di piante aromatiche e officinali. 
Il comma 3 individua altre attività che possono considerarsi connesse all'attività agricola florovivaistica se svolte ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile (in forma individuale), oppure dell'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 228 del 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) (nella forma di cooperativa agricola). Esse sono: la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti vegetale; le lavorazioni propedeutiche al trasporto e alla messa a dimora dei vegetali; le operazioni finalizzate alla cura e alla manutenzione degli spazi verdi, pubblici o privati. 
Il comma 4 precisa che restano fermi l'articolo 1, comma 3-bis e l'articolo 2, comma 3-bis della legge n. 242 del 2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa). La prima disposizione assoggetta le infiorescenze di canapa al testo unico di cui al DPR n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), mentre la seconda ne vieta la commercializzazione in tutte le sue forme. 


L'articolo 2 (Articolazione della filiera florovivaistica) elenca, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge delega, le seguenti figure professionali operanti nel settore florovivaistico: il costitutore di varietà vegetali (o breeder), ovvero lo specialista che unisce scienza e agricoltura per rispondere alle esigenze di agricoltori e consumatori, sviluppando varietà vegetali più adatte al clima o alle malattie; gli imprenditori agricoli florovivaistici; i distributori al dettaglio e all'ingrosso di prodotti orto-florovivaistici; gli operatori del settore verde (giardinieri, arboricoltori, manutentori), gli operatori del verde tecnico (che ricomprende il verde pensile, il verde verticale e l'ingegneria naturalistica) e gli operatori dediti a soluzioni basate sulla natura (nature-based solutions); coloro che svolgono attività di supporto ai soggetti di cui alle lettere a)b)c) e d), come la produzione di vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici e altri strumenti di produzione (comma 1). 
Il comma 2 fornisce una definizione delle seguenti espressioni: per «verde pensile» s'intende il sistema di coltivazione vegetale su superfici non a contatto diretto con il suolo (ad esempio, tetti o terrazze); per «verde verticale» si fa riferimento al rinverdimento di facciate (come pareti o muri); per «ingegneria naturalistica» si intende la disciplina che, attraverso il funzionamento degli ecosistemi progetta, realizza e gestisce in modo sostenibile infrastrutture e paesaggi; per «soluzioni basate sulla natura (nature-based solutions)» si fa riferimento agli interventi volti al miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita nei centri urbani e periurbani attraverso l'impiego del verde. 


L'articolo 3 (Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio) reca, al comma 1, la definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio. Sono tali gli spazi aperti al pubblico e dotati di punti vendita, gestiti da imprenditori agricoli e finalizzati alla commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, nonché alla fornitura di beni e servizi connessi all'attività agricola. Ai sensi del comma 2, gli stessi imprenditori agricoli mantengono tale qualifica a condizione che l'attività di fornitura di beni e servizi sia svolta con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile (che individua le attività agricole connesse) e, comunque, nel rispetto delle disposizioni fiscali in materia di tassazione dei redditi prodotti e di operazioni realizzate dall'imprenditore agricolo. Le categorie merceologiche dei beni e le tipologie dei servizi di cui al comma 1 sono individuate dal decreto del ministro dell'agricoltura e del ministro dell'economia, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (comma 3). 
  

L'articolo 4 (Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico) stabilisce, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) della legge delega, che siano individuate e armonizzate le figure professionali operanti nel settore florovivaistico con decreto del ministro dell'agricoltura di concerto con il ministro delle imprese e con il ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L'obiettivo principale della disposizione è quello di favorire un percorso di qualificazione e specializzazione progressiva delle professionalità florovivaistiche, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla qualità, alla sostenibilità e all'innovazione tecnica. La relazione illustrativa sottolinea che, «prima della definitiva adozione del menzionato decreto interministeriale, occorrerà procedere all'effettuazione del test di proporzionalità, così come previsto dalla Direttiva (UE) 2018/958 relativa a un controllo di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni». 


L'articolo 5 (Valorizzazione degli ITS Academy nella filiera florovivaistica) permette agli Istituti Tecnologici Superiori di avvalersi di ricercatori esperti nel settore florovivaistico, inclusi quelli afferenti al CREA, e anche mediante il coinvolgimento di enti specializzati individuati dal MASAF, per la progettazione di percorsi formativi. 


L'articolo 6 (Valorizzazione di percorsi formativi universitari e post-universitari) prevede, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) della legge delega, che le istituzioni universitarie possano promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal MASAF. 
  

L'articolo 7 (Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico) definisce, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge delega, il «contratto di coltivazione» del settore florovivaistico. Il contratto, già in uso da tempo nella prassi del settore, è da intendersi come quel contratto con cui l'imprenditore agricolo si impegna alla cura ed allo sviluppo – per l'intero ciclo biologico o per una fase dello stesso – del prodotto vegetale nonché a vendere poi il prodotto, una volta terminato il ciclo biologico, al committente stesso per il successivo utilizzo.


Il Capo II reca interventi per il settore florovivaistico. 
L'articolo 8 (Interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico) prevede che, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)della legge delega, con decreto del direttore generale competente del MASAF, adottato di concerto con il MIMIT, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni – da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto – siano individuati i mercati all'ingrosso da destinare a tali funzioni logistiche. L'individuazione dovrà avvenire tenendo conto dell'attuale dislocazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarità della filiera, in modo da garantire una distribuzione equilibrata e funzionale dei punti logistici sull'intero territorio nazionale. 


L'articolo 9 (Riconversione delle strutture produttive), prevede, al comma 1, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge delega, l'adozione, entro 180 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12, del Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche. L'adozione è demandata ad un decreto del direttore generale competente del MASAF, di concerto con il MIMIT e il MASE, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Il Piano è volto a definire indirizzi, criteri generali e priorità di intervento, assicurando la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e con le strategie di settore, nonché il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. 


L'articolo 10 (Criteri di premialità nell’ambito dei CSRprevede, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r) della legge delega, che le regioni e le province autonome, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano di cui all'articolo 12 e dei principi di cui al Piano strategico della PAC, possano prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale, assicurando in tale ambito un raccordo organico tra la programmazione nazionale e quella regionale. 


Il Capo III reca disposizioni in materia di organizzazione e strumenti di governance
L'articolo 11 (Tavolo tecnico di filiera del florovivaismoprevede, al comma 1, l'istituzione, presso il MASAF, di un Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, con funzioni consultive e di supporto alle attività di indirizzo e coordinamento delle politiche pubbliche e delle iniziative del settore. 

Il comma 2 stabilisce che i componenti del Tavolo siano nominati con decreto del direttore generale competente del MASAF, abbiano una durata in carica triennale e possano essere confermati per non più di 2 volte, garantendo così un equilibrio tra continuità e rinnovamento nella composizione.

Il comma 3 prevede che il Tavolo si articoli in due sezioni, rispettivamente preposte alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il comparto vivaistico, e individua in modo puntuale i soggetti che lo compongono.

Il comma 4 permette la partecipazione al Tavolo, in qualità di osservatori senza diritto di voto, di esperti del settore o di rappresentanti di altri enti e istituzioni, qualora si rendano necessari contributi specialistici su specifiche materie.

Il comma 5 precisa che la partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito, escludendo la corresponsione di compensi, gettoni o rimborsi di spese. 


L'articolo 12 (Piano nazionale del settore florovivaistico), in linea con i criteri della legge delega di cui alle lettere e) ed f) e g), prevede l'adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico di riferimento per la definizione, il coordinamento e l'attuazione delle politiche pubbliche in materia di florovivaismo. 

Il comma 1 stabilisce che il Piano sia adottato con decreto del ministro dell'agricoltura di concerto con il ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato.regioni e con il coinvolgimento del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo di cui all’articolo 11. Il comma 2 definisce la durata quinquennale del Piano, composto di due sezioni. La ripartizione è volta a consentire interventi differenziati in ragione delle peculiarità di ciascuna delle produzioni floricole e vivaistiche, fermo restando i divieti di cui alla legge n. 242 del 2016, e a fornire alle regioni e alle province autonome linee guida e obiettivi comuni da perseguire per lo sviluppo innovazione e sostenibilità della filiera. 

Il comma 3 indica le aree di intervento del suddetto Piano. Tra queste le attività di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonché alla promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilità ambientale, iniziative di comunicazione e promozione dei prodotti florovivaistici nazionali che gli operatori privati possono adottare, azioni per il rafforzamento della competitività e della sostenibilità economica e ambientale delle imprese del settore, realizzate dagli operatori del settore, le strategie di realizzazione del verde urbano, attraverso la fissazione di criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate, sostituendo le stesse con spazi verdi, nonché interventi finalizzati all'innovazione varietale e al miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale, finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente. 


L'articolo 13 (Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico) prevede, al comma 1, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge delega, che ISMEA predisponga e gestisca, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico, volto a fornire un quadro informativo aggiornato, omogeneo e affidabile a supporto delle politiche di programmazione, indirizzo e monitoraggio della filiera. 

Il comma 2 stabilisce che il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di monitoraggio sia definito con decreto direttoriale del MASAF, previa consultazione di ISMEA e del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, al fine di garantire coerenza con le esigenze operative del settore.

Il comma 3 prevede che per ciascuna specie florovivaistica individuata ai sensi del comma 2 sia prevista: la quantificazione della produzione, espressa in unità standardizzate, la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale all'origine e all'ingresso, nonché la raccolta di dati e informazioni sui principali mercati internazionali. 

Il comma 4 statuisce che ISMEA trasmetta annualmente i dati al Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 

Il comma 5 stabilisce che il Tavolo analizzi i dati, formuli eventuali osservazioni e raccomandazioni, ed elabori un report annuale da trasmettere al Ministero entro il 30 settembre. 


L'articolo 14 (Qualità delle produzioni e marchi) stabilisce, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge delega, che il MASAF disponga una ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della stessa, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 11, valuti di richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a garantire l'origine, la qualità e la tracciabilità e dunque il rispetto di determinati standard dei prodotti dell'attività florovivaistica, con le modalità previste dal codice della proprietà industriale (Dlgs n. 30 del 2005) in conformità alla normativa unionale e internazionale vigente. 


Il Capo IV reca disposizioni in materia di vivaismo forestale. 
L'articolo 15 (Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione per fini forestali), comma 1, prevede che gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del Dlgs n. 386 del 2003 – quindi le regioni e le province autonome – possono provvedere alla germinazione e alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Tali soggetti svolgeranno le attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste nei loro bilanci. 
Il comma 2 chiarisce la nozione di «fini forestali», specificando che essa comprende non solo gli interventi di gestione e sviluppo del patrimonio forestale di cui al Dlgs n. 34 del 2018, ma anche le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, il ripristino ecologico, il restauro di aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il recupero di zone umide e torbiere ed il ripristino di ecosistemi costieri. 
Il comma 3 introduce un meccanismo volto a sostenere lo sviluppo di un sistema vivaistico forestale nazionale adeguato al fabbisogno crescente di materiale certificato. Gli organismi ufficiali, le autorità territoriali e altri soggetti da esse individuati possono cedere, a titolo oneroso, postime (piante derivate da unità seminali o da parti di piante) certificato a operatori privati iscritti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del Dlgs n. 386 del 2003. 


L'articolo 16 (Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni) affida, attuando il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u) della legge delega, alle regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi destinati a finalità forestali e ornamentali, con priorità per i comuni di piccole dimensioni (comma 1). Le regioni eserciteranno tale facoltà nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, assicurando il rispetto dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009. 

Il comma 2 specifica la finalità degli interventi promossi, orientandoli verso l'ampliamento dei boschi urbani e periurbani e verso il miglioramento della resilienza territoriale, in particolare nelle aree comunali esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico. 
Il comma 3 favorisce interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale basati sull'impiego di specie autoctone di alberi e arbusti, garantendo un approccio ecologicamente coerente e rispettoso delle caratteristiche biogeografiche dei territori.

Il comma 4 specifica che, ai fini dell'applicazione della norma, per «comuni di piccole dimensioni» devono intendersi quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, ossia i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. 


L'articolo 17 (Agevolazioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione) prevede, al comma 1, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) della legge delega, che i comuni possano mettere a disposizione degli operatori della filiera vivaistica terreni di loro proprietà, per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati ai sensi del Dlgs n. 386 del 2003.

Il comma 2 delimita le caratteristiche dei terreni comunali suscettibili di essere oggetto di assegnazione, individuandoli nei terreni aventi destinazione agricola o in quelli ricompresi in aree verdi abbandonate o in zone degradate da recuperare. 

Il comma 3 disciplina le condizioni economiche applicabili alla concessione. È prevista la concessione gratuita per terreni fino a un ettaro di superficie, mentre per terreni più estesi è possibile ricorrere a forme di affitto con condizioni agevolate. Le aree fortemente degradate, invece, previo accertamento degli uffici tecnici comunali, possono essere concesse gratuitamente senza limiti di estensione. 

Il comma 4 stabilisce che la durata dell'affitto o della concessione sia di minimo 5 anni e massimo 10 anni, rinnovabile di diritto per ulteriori 10 anni, salvo disdetta con un preavviso minimo di 9 mesi. 

Il comma 5 individua gli obblighi in capo agli operatori vivaistici che beneficiano dell'agevolazione, che sono interamente a carico dei privati e rientrano nelle condizioni proprie dell'attività vivaistica. Le amministrazioni pubbliche non devono sostenere costi aggiuntivi per controlli ulteriori, formazione o attività di supporto tecnico, essendo già tali responsabilità previste nell'ambito delle ordinarie funzioni di vigilanza fitosanitaria. 

Il comma 6 introduce obblighi di restituzione e di compensazione produttiva in favore del comune. Gli operatori devono infatti garantire una produzione annuale minima di piantine forestali a titolo gratuito e restituire il terreno, e gli eventuali manufatti preesistenti, in condizioni di conservazioni tali da consentire la prosecuzione dell'attività agricola. 

Il comma 7 individua una serie di criteri preferenziali per l'assegnazione dei terreni, finalizzati a valorizzare competenze tecniche, esperienze professionali e requisiti di ordine morale degli operatori. 


Il Capo V reca le disposizioni finali. 
L'articolo 18 (Clausole di salvaguardia) reca alcune clausole di salvaguardia, garantendo, al comma 1, la compatibilità delle disposizioni con gli statuti delle regioni a statuto speciale ed assicurando il rispetto della normativa europea in materia fitosanitaria e sementiera. 

Il comma 2, in particolare, fa espresso riferimento alle disposizioni normative interne che hanno dato attuazione alle disposizioni unionali in materia di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali di moltiplicazione degli organismi nocivi e prodotti sementieri. 

Il comma 3 precisa che le disposizioni del decreto si applicano nel rispetto della legge n. 242 del 2016. 


L'articolo 19 (Clausola di invarianza finanziaria) stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



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