La Commissione Bilancio del Senato ha proseguito l’esame, in sede consultiva, del ddl recante disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione (AS. 1373, approvato dalla Camera).

La relatrice Agnese Galicchio (M5S) ha ricordato che era rimasto sospeso l'esame dell'emendamento 1.0.2 riguardante la vigilanza del Ministero delle politiche agricole sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari.

La sottosegretaria per l’economia e le finanze Alessandra Sartore ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.0.2, ritenendo necessaria un'apposita relazione tecnica che assicuri che l'attività di vigilanza possa essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Su proposta della relatrice, la Commissione ha quindi approvato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.2. 

Emendamento 1.0.2

1.0.2

De Bonis

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari e garanzia nelle C.U.N.)

  1. Al fine di contrastare pratiche commerciali sleali, speculazioni e frodi, a tutela del principio della buona fede e della correttezza nella formazione dei prezzi, qualora questi siano palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha l'obbligo di vigilare e reprimere mediante severe sanzioni qualsiasi attività di vendita sottocosto, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e attuato con decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, della normativa antitrust, di cui al provvedimento dell'AGCM n. 24649 del 2013 e della recente normativa europea, di cui alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
  2. Il Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve prevedere al suo interno il rispetto del divieto di vendita sottocosto di cui al precedente comma.
  3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

 


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