La Commissione Agricoltura della Camera ha iniziato l'11 febbraio l’esame della pdl recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina (AC. 1106 Maria Cristina Caretta – FdI).
La vicepresidente nonché prima firmataria della pdl Maria Cristina Caretta (FdI) ha illustrato i contenuti del provvedimento in sostituzione del relatore Raffaele Nevi (FI), facendo presente che questo nasce dall'esigenza di tutelare l'agricoltura di collina che, pur costituendo presidio di una ruralità identitaria del Paese, rischia di estinguersi a causa del progressivo abbandono delle sue colture con la perdita di filari produttivi e gravi fenomeni di dissesto idrogeologico.
Ha segnalato che alcune disposizioni della pdl andranno aggiornate alla luce delle modifiche intervenute in sede di programmazione della PAC 2023-2027 e che andrà aggiornato anche l’arco temporale della copertura finanziaria.
Antonella Forattini (PD), dopo aver sottolineato come la Commissione ha già avviato da tempo l'esame di altre proposte di legge, come quelle sull'agricoltura contadina (AC. 165) e sull'agricoltura eroica (AC. 2290) che affrontano tematiche simili a quello dell'agricoltura collinare, ha auspicato che la Commissione possa riprenderne l’esame anche predisponendo un testo che affronti complessivamente le diverse tipologie di agricoltura che caratterizzano il Paese.
Articolo 1 (Finalità e oggetto)
Specifica che la legge reca disposizioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio collinare italiano e dell'agricoltura di collina.
Articolo 2 (Gruppo di lavoro sulla tutela collinare)
Istituisce il Gruppo di lavoro sulle colline al fine di coordinare, promuovere e valorizzare il patrimonio collinare nazionale, al quale affida il compito di predisporre il Programma di sostegno del patrimonio collinare nazionale. Il Gruppo è composto da 4 rappresentanti del MASAF, uno dei quali con funzioni di presidente, 3 del MASE, 2 del CREA e 2 delle organizzazioni professionali agricole, e può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti, ai rappresentanti delle università e del CREA, in qualità di osservatori. I componenti durano in carica 3 anni.
Articolo 3 (Programma di sostegno del patrimonio collinare nazionale)
Demanda a un decreto del ministro dell'agricoltura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, l’adozione del Programma di sostegno del patrimonio collinare nazionale, che costituisce lo strumento programmatico strategico del settore e fornisce alle regioni e alle province autonome gli indirizzi sulle misure da adottare per tutelare il patrimonio collinare nazionale nell'ambito delle politiche regionali di settore, compresi i singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
Precisa che il Programma, di durata triennale, individua le principali iniziative da adottare per promuovere l'economicità e la produttività dell'agricoltura di collina, con particolare riguardo all'aggiornamento normativo, allo sviluppo turistico collinare, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni agricole collinari, all'innovazione tecnologica dell'agricoltura di collina, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi agricoli nelle aree collinari, alla comunicazione, alle iniziative promozionali e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo.
Autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 20254 per il finanziamento della ricerca e lo sviluppo di agevolazioni nell'ambito delle iniziative proposte dal Gruppo di lavoro e previste dal Programma.
Articolo 4 (Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)
Affida al ministro dell'agricoltura, acquisito il parere del Gruppo di lavoro, in base alle indicazioni del Programma di cui all'articolo 3 e d'intesa con le singole regioni, il compito di individuare criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici regionali, con priorità in favore degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti che presentino progetti integrati per lo sviluppo dell'agricoltura di collina e per la manutenzione del patrimonio collinare. Specifica che le regioni provvedono a integrare i propri Piani regionali con i criteri di premialità e permette loro di dare attuazione alle disposizioni nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.
Articolo 5 (Copertura finanziaria)
Reca la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 4 a valere sui Fondi speciali.


