Le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera e le Commissioni riunite Industria e Territorio del Senato hanno rinviato il 12 ottobre l’esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. 292). 

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In entrambi i rami del Parlamento si è preso atto dell’impossibilità di poter concludere l’esame entro il termine concordato con il Governo, fissato alla giornata odierna, in assenza del parere della Conferenza Unificata che vi ricordo è convocata oggi alle 17.30 per esaminare il provvedimento. 

Alla Camera la presidente della Commissione Attività produttive Martina Nardi (PD) ha fatto presente che al di là delle ragioni procedurali, il parere della Conferenza unificata potrebbe contenere spunti utili per l'esame delle Commissioni anche ai fini dell'espressione del parere. 

L’esame è stato pertanto rinviato alla prossima settimana, probabilmente per consentire ai commissari di poter visionare con attenzione il parere della Conferenza Unificata una volta trasmesso. 

Al Senato i relatori Gianni Pietro Girotto (M5S) ed Eugenio Comincini (PD) stanno completando la predisposizione di uno schema di parere che doveva essere presentato nella seduta di questa mattina, nel corso della quale invece l’esame è stato nuovamente rinviato. 

Paola Nugnes (Misto) ha auspicato che la previsione contenuta all'articolo 40, comma 1, lett. c) (Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere) possa essere integrata con il riferimento anche all'olio di soia, il cui utilizzo presenta quegli stessi rischi, in termini di cambiamento indiretto della destinazione d'uso di terreni, che impongono la necessità di diminuire il consumo di altri biocarburanti, quali in primo luogo quelli derivati dall'olio di palma. 

E’ poi proseguito l’esame in consultiva in Commissione Agricoltura della Camera e in Commissione Politiche dell’UE del Senato. 

La Commissione Agricoltura della Camera ha concluso l’esame e ha approvato i rilievi favorevoli con osservazioni, proposti dal relatore Andrea Frailis (PD) da trasmettere alle Commissioni riunite VIII e X. 

Il relatore si è soffermato, in particolare, sull'esigenza di precisare meglio il tenore dell'articolo 20 relativo all'individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti rinnovabili e sull’opportunità di introdurre specifiche disposizioni volte a prevedere che gli impianti fotovoltaici possano essere collocati a terra su aree a destinazione agricola solo se connessi all'attività agricola principale e che l'accesso ai previsti incentivi sia riservato esclusivamente all'imprenditore agricolo che sia proprietario o abbia la disponibilità del suolo e abbia la titolarità dell'impianto.

Il presidente Filippo Gallinella (M5S) ha ricordato come la Commissione, in più di un'occasione, abbia sottolineato la necessità di introdurre rigorosi limiti relativi all'installazione di impianti fotovoltaici su superfici agricole o comunque destinate all'attività agricola.

Maria Cristina Caretta (FdI) ha segnalato l’opportunità di integrare la proposta di rilievi per chiarire il concetto di «area a vocazione agricola» e di sopprimere il comma 7 dell'articolo 20 relativo alle aree non dichiarate non idonee, osservando come il criterio della connessione all'attività agricola principale, sortirebbe l'effetto di impedire agli imprenditori agricoli, anche sui terreni marginali, di avviare impianti oltre a una certa potenza, escludendoli dalle linee di investimento previste dal PNRR.

Il relatore non ha accolto la proposta, ribadendo la filosofia posta alla base della sua proposta di rilievi, che è quella di scongiurare il rischio di speculazioni sui terreni agricoli. 

La Commissione Politiche dell’UE del Senato ha iniziato l’esame con l’intervento introduttivo del relatore Pietro Lorefice (M5S) che ha segnalato come il recepimento della direttiva RED II, come anche i più ambiziosi obiettivi delineati dall’Unione all’indomani dell’adozione del Green Deal e di Next Generation EU, costituisca parte integrante dei progetti e delle riforme di settore contenuti nel PNRR.

Nel PNRR, le previste riforme di settore: "Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, e adozione di un nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell’ammissibilità degli attuali regimi di sostegno" (M2-C2-R.1.1) e "Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile (biometano)" (M2-C2- R.1.2), incidono sullo stesso ambito di intervento dei criteri e principi di delega contenuti nella legge di delegazione europea 2019-2020 (Legge 53/2021).

I relativi progetti di investimento, previsti nel PNRR, diretti allo sviluppo delle energie rinnovabili, inclusi i parchi agrisolari, la filiera dell’idrogeno, le reti e le infrastrutture di ricarica elettrica, assorbono più di 17 miliardi di euro, senza considerare le risorse per il trasporto locale sostenibile e i bus elettrici e i progetti IPCEI e la promozione dell’impiego di idrogeno verde nell’industria siderurgica e chimica, al fine di soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Anche le riforme di settore "Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell’idrogeno" (M2- C3 – R 3.1) e "Misure volte a promuovere la competitività dell’idrogeno" (M2-C3-R.3.), incidono sullo stesso ambito di intervento. Alcune misure, adottate a livello interno dopo la direttiva, ne hanno parzialmente attuato i principi, anticipando in parte gli interventi previsti nei criteri direttivi di delega al Governo.

Lo schema di decreto legislativo rientra, dunque, in una serie di provvedimenti volti a conseguire gli obiettivi fissati a livello di Unione europea per la decarbonizzazione, mediante misure di semplificazione e stabilità del sistema degli incentivi, snellimento delle procedure autorizzative, innovazione ed evoluzione del sistema energetico e realizzazione delle infrastrutture connesse.

In tale contesto, il provvedimento mira, da un lato a promuovere un tessuto imprenditoriale forte e strutturato, che possa agire per una forte accelerazione del ritmo di realizzazione, e dall’altro a potenziare il ruolo dei consumatori, rendendoli maggiormente attivi nel processo di cambiamento del sistema energetico, accanto ad un miglioramento delle reti, sia elettriche che del gas, anche per la ricarica di veicoli elettrici e con un occhio allo sviluppo della produzione di idrogeno da energia elettrica e la successiva immissione in rete gas.

Dall’attuazione della direttiva RED II sono attesi vantaggi non solo in termini ambientali e sociali, grazie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche di crescita del PIL (con investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile) e dei livelli occupazionali, con un generale sviluppo tecnologico del Paese.

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il presente schema di decreto legislativo, predisposto in coerenza con gli obiettivi del Green New Deal, si colloca nel quadro degli strumenti delineati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e contiene una serie di disposizioni necessarie per dare attuazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energie rinnovabili;

    il provvedimento, inoltre, come si evince dalla relazione illustrativa, tiene conto delle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in materia di «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108;

    le misure contenute nello schema di decreto legislativo in esame intendono, pertanto, accelerare la transizione ecologica del sistema produttivo, con l'obiettivo di promuovere un ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili unitamente alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti;

    tale obiettivo è perseguito attraverso un approccio che, come specificato nella relazione illustrativa, «mira al contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria»;

   rilevato che:

    l'articolo 20 del provvedimento prevede l'introduzione di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, provvedendosi a tal fine con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

    tali decreti dovranno dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, previa fissazione di parametri atti a definire, per ciascuna tipologia di area, la massima densità di potenza installabile per unità di superficie tenendo anche conto degli impatti ambientali e paesaggistici;

    il comma 3 del medesimo articolo, nel confermare quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), dispone che l'individuazione delle aree idonee, da un lato, consenta il concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), dall'altro, rispetti le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;

    al fine di assicurare un'adeguata tutela del suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, appare necessario modificare il tenore della disposizione in esame, stabilendo espressamente che le aree a vocazione agricola potranno essere utilizzate per l'installazione di fonti rinnovabili solo in via secondaria o residuale, vale a dire solo una volta verificata la non utilizzabilità delle aree o superfici edificate;

    la Commissione Agricoltura, già in occasione dell'espressione del parere di competenza sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici, precisava che gli stessi non dovranno essere realizzati su terreni destinati alla produzione agricola o comunque a vocazione agricola, dovendosi, conseguentemente, individuare le aree compatibili con tali tipologie di intervento;

    la stessa Commissione, nel pronunciarsi sulla strategia «Dal produttore al consumatore», cosiddetta «Farm to fork», osservava come «gli interventi diretti a promuovere soluzioni per l'efficienza energetica (...), anche attraverso lo sviluppo del fotovoltaico, dovrebbero essere accompagnati da un'adeguata pianificazione a livello territoriale, diretta a preservare la sostenibilità delle attività agricole, nel rispetto degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo»;

   rilevato altresì che:

    relativamente agli impianti agrovoltaici, appare necessario coordinare le disposizioni dell'articolo 20 dello schema di decreto legislativo con quelle di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che individua specifiche condizioni ai fini dell'accesso agli incentivi per gli impianti agrovoltaici con moduli elevati da terra;

    in particolare, occorrerebbe prevedere che gli impianti agrovoltaici e gli impianti fotovoltaici possono essere collocati a terra su aree a destinazione agricola solo se connessi all'attività agricola principale;

    occorrerebbe altresì introdurre una disposizione diretta a specificare che l'accesso ai previsti incentivi sia riservato esclusivamente all'imprenditore agricolo (o alla società agricola come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), che sia proprietario o possessore del suolo e abbia la titolarità dell'impianto;

   considerato che:

    suscita perplessità la previsione di cui al comma 7 del medesimo articolo 20, che dispone che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo con i seguenti rilievi:

   all'articolo 20, siano apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, nella definizione della disciplina afferente l'individuazione delle aree idoneesia espressamente stabilito che le aree a vocazione agricola possono essere utilizzate per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili solo in via secondaria rispetto a quelle edificate;

    b) sia soppresso il comma 7;

    c) relativamente agli impianti agrovoltaici, al fine di coordinare le disposizioni dello schema di decreto legislativo con quelle di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, siano introdotte specifiche disposizioni dirette a prevedere che:

     gli impianti agrovoltaici e gli impianti fotovoltaici possono essere collocati a terra su aree a destinazione agricola solo se connessi all'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

     l'accesso ai previsti incentivi è riservato esclusivamente all'imprenditore agricolo – o alla società agricola come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 – che sia proprietario o abbia la disponibilità del suolo e abbia la titolarità dell'impianto.

 


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